Assegno di natalità a cittadini comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno a tempo indeterminato
Il caso riguarda una cittadina peruviana residente in Italia, titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato, che aveva chiesto il riconoscimento dell’assegno di natalità ex L. 190/2014, respinto dall’INPS perché non in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 T.U. Immigrazione.
L’assegno di natalità è una prestazione economica a favore di cittadini italiani o comunitari o di extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo a sostegno della natalità o adozione per il genitore il cui nucleo familiare abbia redditi inferiori a parametri determinati annualmente (ISEE).
Con il ricorso ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011, d.lgs. n. 268/98 e art. 702 bis c.p.c., l’Avv. Osti ha denunciato che il diniego dell’INPS costituiva violazione del principio di parità di trattamento riconosciuto dalle norme comunitarie e quindi illegittimo e discriminatorio, in quanto incompatibile con la Direttiva 2011/98/UE del 13/11/2011 e successivamente con la “Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali" (CEDU).
Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso, con la suddetta ordinanza, dichiarando il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS, costituita dall’aver negato alla ricorrente l’assegno di natalità in relazione alla nascita del figlio, ordinando all’INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti con la liquidazione alla ricorrente dell’assegno di natalità richiesto.