Casi di Successo

 Competenza e professionalità in materia di diritto civile, del lavoro e previdenziale

CASI DI SUCCESSO

Selezione dei casi patrocinati

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 14400/2018 del 05/05/2018

Revocatoria ex art. 391 bis c.p.c. - Insussistenza dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. Errore di fatto
La Suprema Corte ha accolto un ricorso, patrocinato dall'Avv. Grimaldi, per la revocazione di un sentenza della stessa Corte che aveva, per errore, supposto l'inesistenza della dichiarazione di esenzione dalle spese di lite ex art. 152 disp. att. cpc.


Tribunale Civile di Firenze, Sezione Lavoro, ordinanza del 12/01/2018

Assegno di natalità a cittadini comunitari o extracomunitari con permesso di soggiorno a tempo indeterminato 
Il caso riguarda una cittadina peruviana residente in Italia, titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato, che aveva chiesto il riconoscimento dell’assegno di natalità ex L. 190/2014, respinto dall’INPS perché non in possesso di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9 T.U. Immigrazione.
L’assegno di natalità è una prestazione economica a favore di cittadini italiani o comunitari o di extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo a sostegno della natalità o adozione per il genitore il cui nucleo familiare abbia redditi inferiori a parametri determinati annualmente (ISEE). 
Con il ricorso ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011, d.lgs. n. 268/98 e art. 702 bis c.p.c., l’Avv. Osti ha denunciato che il diniego dell’INPS costituiva violazione del principio di parità di trattamento riconosciuto dalle norme comunitarie e quindi illegittimo e discriminatorio, in quanto incompatibile con la Direttiva 2011/98/UE del 13/11/2011 e successivamente con la “Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali" (CEDU).
Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso, con la suddetta ordinanza, dichiarando il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS, costituita dall’aver negato alla ricorrente l’assegno di natalità in relazione alla nascita del figlio, ordinando all’INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti con la liquidazione alla ricorrente dell’assegno di natalità richiesto. 

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 2676/2017

Non iscrivibilità nella Gestione Commercianti INPS del socio accomandario di società che svolga attività di locazione di immobili.
La decisione si inserisce in un complesso contenzioso giudiziario in ordine all’imposizione contributiva effettuata con cartelle esattoriali ai soci amministratori di aziende che affittano immobili, sostenuto contro l’INPS dallo Studio Legale Grimaldi Osti per conto di numerosi clienti. 
Nella fattispecie si trattava di soci di una s.n.c., che aveva affittato i locali dell’officina meccanica in cui gli stessi avevano svolto l’attività fino alla cessione dell’azienda artigiana.
L’INPS aveva iscritto di ufficio i soci della snc nella Gestione Commercianti in base ai dati desunti dalla denuncia dei redditi della società (cd. Operazione Poseidone).
Il contenzioso ha riguardato diverse opposizioni ad avviso di addebito che l’INPS continuava ad emettere ai soci nonostante le decisioni favorevoli dei Tribunali di merito. 
La Corte di Cassazione, respingendo la tesi dell’INPS e accogliendo quella del ricorrente difeso dall’Avv. Grimaldi, ha espresso il principio secondo cui la società di persone che svolga un’attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i canoni di locazione, non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare. 

Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, n.755/2015 

Computo dei contributi parzialmente omessi già prescritti. Avvocato. Pensione di anzianità Cassa Forense. 
La sentenza, in accoglimento del ricorso presentato dagli Avv. Grimaldi ed Osti, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze, in ordine al mancato computo nella pensione di anzianità, erogata dalla Cassa Forense ad un avvocato, di anni di iscrizione parziale alla stessa con versamento di contributi ormai prescritti e non riscattati.
La Corte Territoriale, respingendo l’appello della Cassa Forense, ha stabilito che, in caso di mancato esercizio del potere di rettifica, attribuito alla Cassa, dei contributi versati dal professionista nel termine fissato dall’art. 20 della legge 576/1980, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.  

INFORMAZIONI E CONTATTI: info@studiolegalegrimaldi.com
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